Orario di apertura e chiusura dei negozi nelle località ad economia turistica.

Vendite straordinarie.

S.I.A.D. Strumento d'intervento per l'apparato distributivo. ( N.T.A. Regolamento )

S.I.A.D. Strumento d'intervento per l'apparato distributivo. ( Regolamento di Polizia Urbana )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROT.  N.  1 5 3 1 7                      ORDINANZA   N. 1 1 4                                 02  DIC.  2004

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI NELLE LOCALITA’ AD ECONOMIA TURISTICA.

 

 

 

IL  S  I  N  D  A  C  O 

 

 

 

VISTO  il D. lgs. 31. 03. 1998, n. 114 - art. 11, 12 e 13;

VISTA la Legge Regionale 07.01.2000, n° 1 - artt. 1 e 19;

VISTO l’art. 54 lett.- d -  del D.P.R. 24.07.1977, n° 616;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. 18.08.2000, n° 267;

VISTA  la delibera della Giunta Regionale Campania n° 7851 del 30.06.1978;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campania n° 84/7 del 21.07.1989;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campania n° 1758 del 21.04.1999;

SENTITE  le Organizzazioni di Categoria;

RITENUTO di dover determinare i criteri per gli orari di vendita degli esercizi commerciali;

 

O  R  D  I  N  A

 

 

1)     Su tutto il territorio Comunale, l’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio viene determinato liberamente dagli Esercenti, nel rispetto dei criteri che seguono: dalle ore 07,00 a.m. alle ore 22,00 p.m., non superando il limite delle 13 ore giornaliere e deve essere comunicato al Comune.(L’orario può essere modificato );

2)     Gli esercizi di vendita al dettaglio, dal I° OTTOBRE al 30 APRILE osserveranno la chiusura Domenicale e Festiva nonché il riposo infrasettimanale come segue:

S E T T O R E    A L I M E N T A R E   E   MISTO

 

            CHIUSURA INFRASETTIMANALE GIOVEDI’ Pomeriggio;

             

 

    S E T T O R E    NON   A L I M E N T A R E

 

            CHIUSURA INFRASETTIMANALE LUNEDI’ Mattina;

 

 

                    

CATEGORIE      PARTICOLARI

 

 

ARTICOLI TECNICI E BENI STRUMENTALI

 

a) Legnami e materiali edili, colori e vernici, igienico sanitari, vetro in lastre, auto, moto, bici, motonautica, accessori e ricambi, prodotti chimici, prodotti tecnici per l’industria, l’agricoltura, il commercio e l’artigianato, impiantistica elettrica ed idraulica, cartoleria e cancelleria:

 CHIUSURA SETTIMANALE  :       SABATO  POMERIGGIO

 

 

b) Elettrodomestici, materiale elettrico ed  elettronico, telefonia

c) Giornali e riviste, librerie

CHIUSURA SETTIMANALE :       GIOVEDI’ POMERIGGIO

 

 

d) Fiori e piante, animali vivi ed articoli per il loro allevamento

CHIUSURA SETTIMANALE :  LUNEDI’  POMERIGGIO

 

Solo per i FIORAI, nei  cinque giorni antecedenti e nei cinque giorni successivi alla ricorrenza della “COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI”  è sospesa la chiusura infrasettimanale Domenicale e Festiva.

 

Nei giorni: 14 FEBBRAIO, 08 MARZO e 19 MARZO  è sospesa la chiusura infrasettimanale, Domenicale  e  Festiva.

 

 

PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI

 

1)         Dal 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE  sono sospese le chiusure Infrasettimanali, Domenicali e Festive.

2)         Le richieste di eventuale deroga all’obbligo di chiusura settimanale, in occasione di speciali manifestazioni e per particolari motivi di interesse pubblico devono essere presentate almeno 15 giorni prima;

3)         Qualora nell’arco della settimana ricorre un giorno festivo è sospeso il riposo settimanale successivo ;

4)         Nel periodo delle festività NATALIZIE ( dal 01 Dicembre all’ 8 Gennaio), è sospesa la chiusura infrasettimanale, Domenicale e Festiva.

        Nel periodo delle festività PASQUALI ( compreso dal Lunedì Santo al Sabato Santo)   è sospesa la chiusura infrasettimanale.

5)         Nei giorni 25  e  26 Dicembre, I° Gennaio, Domenica delle Palme, Pasqua, Lunedì  dell’Angelo ,  25 Aprile,   I° Maggio,  02 Giugno  e  15 Agosto  :  C H I U S O

 

6)         In caso di più di due festività consecutive, il SETTORE ALIMENTARE, dovrà garantire l’apertura al pubblico, almeno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 nel secondo giorno Festivo.

 

7)         E’ obbligatoria l’esposizione dell’orario di apertura e di chiusura dell’esercizio, con l’indicazione del giorno di chiusura infrasettimanale.

 

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

-     Commissariato di P.S.            di Telese Terme;

-     Comando Stazione CC.          di Telese Terme

-          Comando Brigata G. di F.      di Telese Terme

-          Comando Polizia Municipale di Telese Terme.

 

                                                                                                IL    S  I  N  D  A  C O 

                                                                                     Dott. Gennaro  CAPASSO

 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di                                             TELESE TERME

                                                                                                           

 

Oggetto: Comunicazione orario apertura e chiusura esercizio commerciale.

 

 

            Il sottoscritto............…………......…...…………………….,nato ……..........………………..  

 il………………………quale titolare o legale rappresentante della Ditta…………………………..  
 

 .........………....…………………………………,con sede legale in ……….........…………………,  
 

C.F.…….............………., P.I.….................…..,e con esercizio commerciale in via……………..  
 

……………………………………..…………………………., settore merceologico   alimentare /  
 

non alimentare /  misto , con superficie di vendita di mq..…....

 

comunica

 

 che l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale di cui sopra è il seguente:

 

a)-MATTINO  dalle ore ……….. alle ore ……….POMERIGGIO dalle ore………alle ore………                                                                                          

  ORARIO CONTINUATIVO dalle ore ………alle ore………. per complessive ore …………(1);

  b)   mezza giornata di chiusura infrasettimanale il ………………….. …...

            Comunica, altresì, ai sensi del comma 3 del citato articolo 11, di aver reso noto al pubblico l’orario anzidetto mediante affissione di apposito cartello.

            Distinti saluti.

 

Telese Terme li

                        IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO

(1)-Massimo 13 ore giornaliere

 

 

COMUNE DI TELESE TERME - In data odierna il sig. ………………………………………...  ha consegnato comunicazione dell’orario adottato dall’esercizio di cui sopra.

 

Dalla Casa Comunale  ……………………….FIRMA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE

 

________________________________________________

(denominazione dell’esercizio)

 

 

ORARIO DI VENDITA

 

QUESTO ESERCIZIO EFFETTUA

IL SEGUENTE ORARIO

 

 

Mattino

Dalle ore ………..

dalle ore ……….

 

Pomeriggio

 

Dalle ore …………

alle ore …………

 

ORARIO CONTINUATIVO  DALLE ORE……….  ALLE ORE………

 

 

GIORNATA DI CHIUSURA:……………….

 

Comunicazione al Comune in data …………

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VENDITE STRAORDINARIE

Per opportuna conoscenza, di seguito, si trascrivono l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e l’articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000, disciplinanti le vendite straordinarie:

Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 – ART. 15

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto di propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa la comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall’articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Legge Regionale 7 gennaio 2000 N°1 – ART. 20

1. Ai sensi dell’art. 15 Decreto Legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
2. L’interessato da comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.
4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.
6. Le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E’ fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

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Il Sindaco Ing. Giuseppe D'Occhio


 

TITOLO I
 IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA


CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

Ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e della Legge della Regione Campania n. 1 del 07.01.2000 l’insediamento sul territorio del Comune di Telese Terme di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private che pubbliche, è disciplinato dalle presenti "Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento".

Art. 2

Area funzionale e classe dimensionale

Il comune di Telese Terme (Bn), ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della L. R. Campania nr. 1/2000, nell’ambito delle 14 aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d’utenza, rientra nell’Area 7 (Area Beneventana) e nella Classe dimensionale 4 (comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti).

 

Art. 3

Obiettivi

Il presente Regolamento intende perseguire i seguenti obiettivi:

programmazione dell’apparato distributivo nell’ambito di un intento generale di valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione infrastrutturale ed alle esigenze dei consumatori;

valorizzazione e salvaguardia dei valori artistici, storici, culturali, turistici ed ambientali, con particolare riferimento alla Zona del Centro (Viale Minieri e Via Roma) mediante apposita disciplina delle attività distributive nelle zone maggiormente sensibili;

incentivazione di forme di riconversione e/o aggregazione di attività commerciali meno remunerative;

valorizzazione delle aree periferiche mediante la localizzazione di attività di media distribuzione.

Art. 4

Disciplina normativa e criteri interpretativi

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant’altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

 

Art. 5

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall’art. 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti e le comunicazioni d’ufficio. Provvede, altresì, secondo quanto indicato dal presente Regolamento, ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.Restano salve le competenze e le funzioni dei Dirigenti responsabili per l’adozione degli atti finali dei singoli procedimenti.Ogni ufficio comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente Regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad una organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza, efficacia e trasparenza.

 

Art. 6

Elaborati

Lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (S.I.A.D.) è costituito dai seguenti elaborati:

Planimetria con la localizzazione delle previsioni commerciali scala 1:2000;

Relazione illustrativa delle scelte operate ai sensi dell’art. 13 L.R. 1/2000 dal "S.I.A.D.";

Norme Tecniche di Attuazione (Regolamento).

Art. 7

Zone sottoposte a normativa particolare

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esso contenute, il presente Regolamento individua, nell’ambito del territorio comunale, le seguenti zone sottoposte a norme differenziate:

ZONA per Aree di compatibilità con esercizi di vicinato;

ZONA per Aree compatibili con medie e grandi strutture di vendita.

 

 

CAPITOLO II

Definizioni e criteri generali

Art. 8

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del Piano delle Attività Commerciali si intendono:

Per Decreto, il Decreto Legislativo 31.03.1998, nr. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15.03.1997, nr. 59";

Per Legge Regionale, la Legge Regionale nr. 1 del 07.01.2000 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale in attuazione del D. L.vo 31.3.98, nr. 114".

Per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali.

Per commercio al dettaglio l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, dirittamente al consumatore finale; costituisce commercio al dettaglio anche l’attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza) viene esercitata in locali o aree aperti al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione o presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti), essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita. Sono fatte salve le speciali norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni di cui all’art. 7 della L. R. 4.4.95, nr. 11, concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche nonché l'art. 69 del T.U.L.P.S. 18.6.31, nr. 77.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all’area di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia.

per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti è limitata alla superficie massima degli esercizi di vicinato (mq. 150) attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva;

per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

per medie strutture di vendita gli esercizi per prodotti alimentari o extra-alimentari aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto h) e fino a 1500 mq.;

per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto i);

per centro commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Per requisiti morali, i requisiti prescritti dall’art. 5 comma 2 e 4 del D. L.vo 114/98;

Per requisiti professionali, i requisiti prescritti dall’art. 5, comma 5, del D. L.vo 114/98.

 

Art. 9

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, della Legge Regionale, al fine di qualsivoglia valutazione commessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:

a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.;

b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.;

c) M2 A/M - Medie strutture superiori anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq.;

d) M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq.

G1 A/M - Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari (di tali strutture ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G1 E Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari (di tali strutture non ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G2 CQ Centri Commerciali di quartieri o interquartiere; strutture commerciali di almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra essi, o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita (di tali strutture ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G2CI Centri commerciali inferiori; strutture commerciali di almeno otto esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq. (di tali strutture non ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G2 CS Centri Commerciali superiori: strutture commerciali di almeno dodici esercizi commerciali, di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq. fino ad un massimo di 25.000 mq. (di tali strutture non ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G ACP Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali costituite da almeno da almeno sei esercizi commerciali appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superficie di vendita fino a 2.500 mq. per i comuni delle classi 4 e 5. Dette strutture debbono essere poste all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione dei singoli esercizi (di tali strutture ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale).

2. Nei centri commerciali, la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

3. Ai sensi dell’art. 4, c. 3, della Legge Regionale, i centri commerciali -costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente- sono classificati come unica media o grande struttura.

4. Ai sensi dell’art. 4, c. 4, della Legge Regionale, non sono da considerarsi centri commerciali l’insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi comuni.-

 

CAPITOLO III

Esercizi commerciali di vicinato

Art. 10

Compatibilità territoriale degli esercizi di vicinato

Le strutture commerciali di vicinato possono essere ubicate solo ed esclusivamente nelle rispettive aree di compatibilità individuate nella Planimetria con la localizzazione delle previsioni commerciali, indicate con retino di colore GIALLO, VERDE ed AZZURRO.

 

 

Art. 11

Caratteristiche qualitative delle strutture di vicinato

Le caratteristiche qualitative minime delle strutture di vicinato sono stabilite dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti.

Art. 12

Superfici minime di vendita

1. I locali da destinare a nuove aperture di esercizi di vicinato devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 40, salvo le deroghe stabilite per le nuove aperture nella Zona del Centro.

2. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione gli ampliamenti di esercizi di vicinato esistenti sono equiparati alle nuove aperture e, quindi, devono rispettare il limite minimo di cui sopra.

Art. 13

Deroga ai minimi di altezza dei locali

L’altezza minima dei locali destinati all’esercizio di vicinato, limitatamente a quelli ricadenti nella Zona del centro sottoposta a disciplina particolare è fissata in ml. 3,00.

CAPITOLO IV

Esercizi commerciali classificabili media e grande struttura di vendita

Art. 14

Compatibilità territoriale degli esercizi di media struttura di vendita

1. Le medie e grandi strutture di vendita di nuova realizzazione possono essere ubicate esclusivamente nelle rispettive aree di compatibilità, individuate nella Planimetria con la localizzazione delle previsioni commerciali, con retino di colore AZZURRO.

 

 

Art. 15

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

 

Art. 16

Caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita

 

1. Le caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita, stabilite dalla Legge Regionale e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

 

almeno un servizio igienico per la clientela;

compatibilità con la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in modo da favorire la accessibilità e la fruibilità per gli utenti fisicamente impediti;

possesso della certificazione antincendio nonché della autorizzazione sanitaria.

 

2. Nella zona urbanistica di compatibilità, oltre ai requisiti sopra elencati, devono essere predisposti:

 

progetti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità anche non realizzati attraverso l’uso dei parcheggi;

programmi di particolare "qualità del servizio".

 

Art. 17

Compatibilità territoriale per le medie strutture di vendita: parcheggi

1. Per le medie struttura di vendita le dimensioni previste per i parcheggi sono espresse in mq. di superficie / mq. di vendita, così come fissato nella Tabella di cui all’allegato "E" richiamata al comma 7, dell’art. 6 della Legge Regionale.

2. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e/o di ampliamento della superficie di vendita.

3. L’adeguamento di cui al comma n. 2 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle medie strutture.

4. In generale le aree destinate alla sosta dei veicoli devono ispirarsi alla necessità di attenuazione dell’inquinamento visivo che tali aree comportano o sono suscettibili di determinare.

5. In ogni caso, le aree destinate alla sosta dei veicoli non potranno avere superficie superiore ai 2.000 mq.; in caso contrario dovranno essere intervallate da fasce alberate.

6.Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale dell’area.

7.Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, attraverso sistemi (reti sul terreno o altre tecniche) non impermeabilizzanti.

8.La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

9.Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

10.Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative attività commerciali.

 

Art. 18

Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

 

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:

a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande

a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori handicap

a.4) Servizi di pagamento bancomat.

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande

b.2) Servizi di pagamento bancomat

b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazioni, ecc.)

b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita

b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

c) Grande struttura di vendita G2 CS:

c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza

c.2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti

c.3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande

c.4) Servizi di pagamento bancomat

c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazione, ecc.)

c.6) Agenzia di viaggi e turismo

c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita

c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2.Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

3. Ai sensi della lett. g), comma 1, dell'art. 4 del Decreto Legislativo, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

4. Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

5. Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all'art. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971, non è mai consentito.

Art. 19

Parametri di parcheggio

Per la grande struttura di vendita le dimensioni previste per i parcheggi sono espresse in mq. di superficie/ mq. di vendita, così come fissato nella Tabella di cui all’allegato "E" richiamata al comma 7, dell’art. 6 della Legge Regionale.

 

Art. 20

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;

l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;

l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;

l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;

l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge.

 

2.Vanno valutate alla stregua di nuove strutture:

la realizzazione di una nuova struttura;

l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del Comune in cui è localizzata;

l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo, precedentemente non autorizzato;

l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;

la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura.

3. Le grandi strutture di vendita devono essere per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.

CAPITOLO V

Norme particolari per la Zona del Centro

Art. 21

Limitazione delle superficie di vendita

Nella Zona del Centro, quale indicata nell'ambito delle Aree compatibili con esercizi di vicinato (retino di colore VERDE), è consentito esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato, i quali devono avere una superficie di vendita non superiore a 150 mq. e non inferiore a mq. 30, in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 13.

All’uopo è fatto in tali aree divieto di :

 

· rilasciare nuove autorizzazioni amministrative con superficie di vendita superiore a 150 mq.

· trasformare, a qualsiasi titolo, autorizzazioni amministrative esistenti che comportino un ampliamento della superficie di vendita oltre i 150 mq.;

· autorizzare il trasferimento e/o l’ampliamento di esercizi esistenti in nuovi locali con superficie di vendita superiore a 150 mq.

Art. 22

Valutazione di impatto per gli esercizi di vicinato

Al fine di determinare una caratterizzazione degli spazi pubblici della Zona del Centro in maniera armonica con il contesto ambientale, l’apertura di esercizio di vicinato è subordinata, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge Regionale, al rispetto delle seguenti condizioni:

divieto d’insediare attività che implichino per il loro svolgimento creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l’esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei rifiuti;

divieto di esercizio di vendita per:

articoli sexy ed erotici, usualmente venduti negli esercizi denominati "sexy shop";

articoli per l’imballaggio industriale;

autoveicoli e simili;

imbarcazioni e relative attrezzature;

motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;

combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria;

materiali e componenti meccanici e simili;

materiali antincendio e accessori;

macchine e attrezzature per l’agricoltura e simili, compresi ricambi e accessori

prodotti chimici; oli lubrificanti;

impianti di gas liquido.

divieto di collocare insegne, edicole espositive e dispositivi di illuminazione esternamente ai vani di accesso al locale in cui è ubicato l’esercizio;

obbligo di utilizzo per l’allestimento dei locali di vendita e delle vetrine, nonché per la realizzazione delle insegne, di materiali costruttivi e finiture di tipo tradizionale, quali legno, vetro, ferro lavorato, cotto, pietra lavorata ed eventuali altri materiali compatibili con il contesto ambientale;

obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;

2. Sono equiparati alle nuove aperture le ristrutturazioni di esercizi esistenti e i trasferimenti da altra zona del territorio comunale.

Art. 23

Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati

I progetti di recupero di edifici degradati o abbandonati ricadenti nella zona del Centro possono prevedere la destinazione ad uso commerciale dei locali situati al piano terreno dell’edificio da recuperare, compresi i vani aventi accesso da cortili interni ed androni. Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è consentito il cambio della destinazione d’uso originaria dei suddetti locali, qualora diversa, in destinazione commerciale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché non si alterino la sagoma e le volumetrie originarie e siano rispettate le condizioni di cui alla presente Normativa.

Non è consentito il cambio di destinazione originaria da uso commerciale ad altra destinazione.

 

Art. 24

Variazioni delle destinazioni d’uso

All’interno della zona omogenea sottoposta a normativa particolare (Zona del Centro), è consentito il cambio di destinazione d’uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e favorire l’ampliamento o il trasferimento di attività esistenti, sempre che ne abbiano i requisiti e siano conformi alle disposizioni della presente Normativa.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO I

Esercizi di vicinato

Art. 25

La comunicazione di vicinato: criteri

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/1998, di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune in carta semplice con firma non autenticata.

2. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della comunicazione, l’interessato potrà (per silenzio assenso) effettuare l’operazione indicata nella comunicazione stessa, salvo successivi provvedimenti di chiusura per l’ipotesi di riscontro negativo dei requisiti dichiarati. L’accettazione della comunicazione di vicinato è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 114/1998, al rispetto delle seguenti condizioni :

Osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;

Compatibilità territoriale dell’insediamento al S.I.A.D.;

Osservanza dell’obbligo per gli esercizi da ubicarsi nella zona "del Centro" delle norme tecniche del S.I.A.D. Gli interessati dovranno presentare congiuntamente alla comunicazione una autocertificazione, ai sensi della L. 127/97 e s.m.i., attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto;

Osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame dal regolamento igienico-sanitario;

Il Comune può discrezionalmente valutare:

La compatibilità dell’uso commerciale con gli usi abitativi pregressi e, in particolare, con le eventuali residenze al piano terra con accesso dallo spazio aperto del cortile e/o del giardino;

Forme di tutela per le attività commerciali e gli esercizi pubblici insediati da oltre 20 anni, nel senso che l’attività da insediare non deve comportare rilevanti modifiche sulla tipologia pregressa.

La compatibilità della proposta con l’eventuale presenza di siti destinati a parcheggio pertinenziale, nei limiti imposti dalle norme in materia.

Art. 26

Procedimento per la comunicazione di vicinato

Nella comunicazione da inviare al comune 30 giorni prima della apertura dell'esercizio il soggetto interessato dichiara oltre le proprie generalità :

 

di essere in possesso:

dei requisiti morali;

dei requisiti professionali;

 

di aver rispettato :

i regolamenti locali di polizia urbana;

i regolamenti di polizia annonaria;

i regolamenti polizia igienico sanitaria;

i regolamenti edilizi;

le norme urbanistiche;

le norme relative alla destinazione d’uso dei locali;

le norme relative alle caratteristiche dell’esercizio,

 

le condizioni che definiscono l’esercizio, quali;

il settore o i settori merceologici;

l’ubicazione dei locali;

la superficie di vendita dell’esercizio;

 

planimetria dell’unità edilizia in scala adeguata:

inquadramento territoriale;

piante, prospetti, sezioni;

destinazioni d’uso di ar