Orario di apertura e chiusura dei negozi nelle località ad economia turistica.

Vendite straordinarie.

S.I.A.D. Strumento d'intervento per l'apparato distributivo. ( N.T.A. Regolamento )

S.I.A.D. Strumento d'intervento per l'apparato distributivo. ( Regolamento di Polizia Urbana )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROT.  N.  1 5 3 1 7                      ORDINANZA   N. 1 1 4                                 02  DIC.  2004

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI NELLE LOCALITA’ AD ECONOMIA TURISTICA.

 

 

 

IL  S  I  N  D  A  C  O 

 

 

 

VISTO  il D. lgs. 31. 03. 1998, n. 114 - art. 11, 12 e 13;

VISTA la Legge Regionale 07.01.2000, n° 1 - artt. 1 e 19;

VISTO l’art. 54 lett.- d -  del D.P.R. 24.07.1977, n° 616;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. 18.08.2000, n° 267;

VISTA  la delibera della Giunta Regionale Campania n° 7851 del 30.06.1978;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campania n° 84/7 del 21.07.1989;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campania n° 1758 del 21.04.1999;

SENTITE  le Organizzazioni di Categoria;

RITENUTO di dover determinare i criteri per gli orari di vendita degli esercizi commerciali;

 

O  R  D  I  N  A

 

 

1)     Su tutto il territorio Comunale, l’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio viene determinato liberamente dagli Esercenti, nel rispetto dei criteri che seguono: dalle ore 07,00 a.m. alle ore 22,00 p.m., non superando il limite delle 13 ore giornaliere e deve essere comunicato al Comune.(L’orario può essere modificato );

2)     Gli esercizi di vendita al dettaglio, dal I° OTTOBRE al 30 APRILE osserveranno la chiusura Domenicale e Festiva nonché il riposo infrasettimanale come segue:

S E T T O R E    A L I M E N T A R E   E   MISTO

 

            CHIUSURA INFRASETTIMANALE GIOVEDI’ Pomeriggio;

             

 

    S E T T O R E    NON   A L I M E N T A R E

 

            CHIUSURA INFRASETTIMANALE LUNEDI’ Mattina;

 

 

                    

CATEGORIE      PARTICOLARI

 

 

ARTICOLI TECNICI E BENI STRUMENTALI

 

a) Legnami e materiali edili, colori e vernici, igienico sanitari, vetro in lastre, auto, moto, bici, motonautica, accessori e ricambi, prodotti chimici, prodotti tecnici per l’industria, l’agricoltura, il commercio e l’artigianato, impiantistica elettrica ed idraulica, cartoleria e cancelleria:

 CHIUSURA SETTIMANALE  :       SABATO  POMERIGGIO

 

 

b) Elettrodomestici, materiale elettrico ed  elettronico, telefonia

c) Giornali e riviste, librerie

CHIUSURA SETTIMANALE :       GIOVEDI’ POMERIGGIO

 

 

d) Fiori e piante, animali vivi ed articoli per il loro allevamento

CHIUSURA SETTIMANALE :  LUNEDI’  POMERIGGIO

 

Solo per i FIORAI, nei  cinque giorni antecedenti e nei cinque giorni successivi alla ricorrenza della “COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI”  è sospesa la chiusura infrasettimanale Domenicale e Festiva.

 

Nei giorni: 14 FEBBRAIO, 08 MARZO e 19 MARZO  è sospesa la chiusura infrasettimanale, Domenicale  e  Festiva.

 

 

PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI

 

1)         Dal 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE  sono sospese le chiusure Infrasettimanali, Domenicali e Festive.

2)         Le richieste di eventuale deroga all’obbligo di chiusura settimanale, in occasione di speciali manifestazioni e per particolari motivi di interesse pubblico devono essere presentate almeno 15 giorni prima;

3)         Qualora nell’arco della settimana ricorre un giorno festivo è sospeso il riposo settimanale successivo ;

4)         Nel periodo delle festività NATALIZIE ( dal 01 Dicembre all’ 8 Gennaio), è sospesa la chiusura infrasettimanale, Domenicale e Festiva.

        Nel periodo delle festività PASQUALI ( compreso dal Lunedì Santo al Sabato Santo)   è sospesa la chiusura infrasettimanale.

5)         Nei giorni 25  e  26 Dicembre, I° Gennaio, Domenica delle Palme, Pasqua, Lunedì  dell’Angelo ,  25 Aprile,   I° Maggio,  02 Giugno  e  15 Agosto  :  C H I U S O

 

6)         In caso di più di due festività consecutive, il SETTORE ALIMENTARE, dovrà garantire l’apertura al pubblico, almeno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 nel secondo giorno Festivo.

 

7)         E’ obbligatoria l’esposizione dell’orario di apertura e di chiusura dell’esercizio, con l’indicazione del giorno di chiusura infrasettimanale.

 

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

-     Commissariato di P.S.            di Telese Terme;

-     Comando Stazione CC.          di Telese Terme

-          Comando Brigata G. di F.      di Telese Terme

-          Comando Polizia Municipale di Telese Terme.

 

                                                                                                IL    S  I  N  D  A  C O 

                                                                                     Dott. Gennaro  CAPASSO

 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di                                             TELESE TERME

                                                                                                           

 

Oggetto: Comunicazione orario apertura e chiusura esercizio commerciale.

 

 

            Il sottoscritto............…………......…...…………………….,nato ……..........………………..  

 il………………………quale titolare o legale rappresentante della Ditta…………………………..  
 

 .........………....…………………………………,con sede legale in ……….........…………………,  
 

C.F.…….............………., P.I.….................…..,e con esercizio commerciale in via……………..  
 

……………………………………..…………………………., settore merceologico   alimentare /  
 

non alimentare /  misto , con superficie di vendita di mq..…....

 

comunica

 

 che l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale di cui sopra è il seguente:

 

a)-MATTINO  dalle ore ……….. alle ore ……….POMERIGGIO dalle ore………alle ore………                                                                                          

  ORARIO CONTINUATIVO dalle ore ………alle ore………. per complessive ore …………(1);

  b)   mezza giornata di chiusura infrasettimanale il ………………….. …...

            Comunica, altresì, ai sensi del comma 3 del citato articolo 11, di aver reso noto al pubblico l’orario anzidetto mediante affissione di apposito cartello.

            Distinti saluti.

 

Telese Terme li

                        IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO

(1)-Massimo 13 ore giornaliere

 

 

COMUNE DI TELESE TERME - In data odierna il sig. ………………………………………...  ha consegnato comunicazione dell’orario adottato dall’esercizio di cui sopra.

 

Dalla Casa Comunale  ……………………….FIRMA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE

 

________________________________________________

(denominazione dell’esercizio)

 

 

ORARIO DI VENDITA

 

QUESTO ESERCIZIO EFFETTUA

IL SEGUENTE ORARIO

 

 

Mattino

Dalle ore ………..

dalle ore ……….

 

Pomeriggio

 

Dalle ore …………

alle ore …………

 

ORARIO CONTINUATIVO  DALLE ORE……….  ALLE ORE………

 

 

GIORNATA DI CHIUSURA:……………….

 

Comunicazione al Comune in data …………

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VENDITE STRAORDINARIE

Per opportuna conoscenza, di seguito, si trascrivono l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e l’articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000, disciplinanti le vendite straordinarie:

Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 – ART. 15

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto di propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa la comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall’articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Legge Regionale 7 gennaio 2000 N°1 – ART. 20

1. Ai sensi dell’art. 15 Decreto Legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
2. L’interessato da comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.
4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.
6. Le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E’ fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

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Il Sindaco Ing. Giuseppe D'Occhio


 

TITOLO I
 IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA


CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

Ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e della Legge della Regione Campania n. 1 del 07.01.2000 l’insediamento sul territorio del Comune di Telese Terme di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private che pubbliche, è disciplinato dalle presenti "Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento".

Art. 2

Area funzionale e classe dimensionale

Il comune di Telese Terme (Bn), ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della L. R. Campania nr. 1/2000, nell’ambito delle 14 aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d’utenza, rientra nell’Area 7 (Area Beneventana) e nella Classe dimensionale 4 (comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti).

 

Art. 3

Obiettivi

Il presente Regolamento intende perseguire i seguenti obiettivi:

programmazione dell’apparato distributivo nell’ambito di un intento generale di valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione infrastrutturale ed alle esigenze dei consumatori;

valorizzazione e salvaguardia dei valori artistici, storici, culturali, turistici ed ambientali, con particolare riferimento alla Zona del Centro (Viale Minieri e Via Roma) mediante apposita disciplina delle attività distributive nelle zone maggiormente sensibili;

incentivazione di forme di riconversione e/o aggregazione di attività commerciali meno remunerative;

valorizzazione delle aree periferiche mediante la localizzazione di attività di media distribuzione.

Art. 4

Disciplina normativa e criteri interpretativi

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant’altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

 

Art. 5

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall’art. 6 della legge 241/1990 ed in particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti e le comunicazioni d’ufficio. Provvede, altresì, secondo quanto indicato dal presente Regolamento, ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.Restano salve le competenze e le funzioni dei Dirigenti responsabili per l’adozione degli atti finali dei singoli procedimenti.Ogni ufficio comunale cointeressato ai procedimenti di cui al presente Regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad una organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza, efficacia e trasparenza.

 

Art. 6

Elaborati

Lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (S.I.A.D.) è costituito dai seguenti elaborati:

Planimetria con la localizzazione delle previsioni commerciali scala 1:2000;

Relazione illustrativa delle scelte operate ai sensi dell’art. 13 L.R. 1/2000 dal "S.I.A.D.";

Norme Tecniche di Attuazione (Regolamento).

Art. 7

Zone sottoposte a normativa particolare

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esso contenute, il presente Regolamento individua, nell’ambito del territorio comunale, le seguenti zone sottoposte a norme differenziate:

ZONA per Aree di compatibilità con esercizi di vicinato;

ZONA per Aree compatibili con medie e grandi strutture di vendita.

 

 

CAPITOLO II

Definizioni e criteri generali

Art. 8

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del Piano delle Attività Commerciali si intendono:

Per Decreto, il Decreto Legislativo 31.03.1998, nr. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15.03.1997, nr. 59";

Per Legge Regionale, la Legge Regionale nr. 1 del 07.01.2000 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale in attuazione del D. L.vo 31.3.98, nr. 114".

Per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali.

Per commercio al dettaglio l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, dirittamente al consumatore finale; costituisce commercio al dettaglio anche l’attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza) viene esercitata in locali o aree aperti al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione o presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti), essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita. Sono fatte salve le speciali norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni di cui all’art. 7 della L. R. 4.4.95, nr. 11, concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche nonché l'art. 69 del T.U.L.P.S. 18.6.31, nr. 77.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all’area di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia.

per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti è limitata alla superficie massima degli esercizi di vicinato (mq. 150) attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva;

per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

per medie strutture di vendita gli esercizi per prodotti alimentari o extra-alimentari aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto h) e fino a 1500 mq.;

per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto i);

per centro commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Per requisiti morali, i requisiti prescritti dall’art. 5 comma 2 e 4 del D. L.vo 114/98;

Per requisiti professionali, i requisiti prescritti dall’art. 5, comma 5, del D. L.vo 114/98.

 

Art. 9

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, della Legge Regionale, al fine di qualsivoglia valutazione commessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:

a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.;

b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.;

c) M2 A/M - Medie strutture superiori anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq.;

d) M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq.

G1 A/M - Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari (di tali strutture ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G1 E Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari (di tali strutture non ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G2 CQ Centri Commerciali di quartieri o interquartiere; strutture commerciali di almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra essi, o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita (di tali strutture ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G2CI Centri commerciali inferiori; strutture commerciali di almeno otto esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq. (di tali strutture non ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G2 CS Centri Commerciali superiori: strutture commerciali di almeno dodici esercizi commerciali, di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq. fino ad un massimo di 25.000 mq. (di tali strutture non ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale);

G ACP Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali costituite da almeno da almeno sei esercizi commerciali appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superficie di vendita fino a 2.500 mq. per i comuni delle classi 4 e 5. Dette strutture debbono essere poste all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione dei singoli esercizi (di tali strutture ne è previsto l’insediamento nei comuni di classe 4, all. D di cui all’art. 6 Legge Regionale).

2. Nei centri commerciali, la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

3. Ai sensi dell’art. 4, c. 3, della Legge Regionale, i centri commerciali -costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente- sono classificati come unica media o grande struttura.

4. Ai sensi dell’art. 4, c. 4, della Legge Regionale, non sono da considerarsi centri commerciali l’insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi comuni.-

 

CAPITOLO III

Esercizi commerciali di vicinato

Art. 10

Compatibilità territoriale degli esercizi di vicinato

Le strutture commerciali di vicinato possono essere ubicate solo ed esclusivamente nelle rispettive aree di compatibilità individuate nella Planimetria con la localizzazione delle previsioni commerciali, indicate con retino di colore GIALLO, VERDE ed AZZURRO.

 

 

Art. 11

Caratteristiche qualitative delle strutture di vicinato

Le caratteristiche qualitative minime delle strutture di vicinato sono stabilite dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti.

Art. 12

Superfici minime di vendita

1. I locali da destinare a nuove aperture di esercizi di vicinato devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 40, salvo le deroghe stabilite per le nuove aperture nella Zona del Centro.

2. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione gli ampliamenti di esercizi di vicinato esistenti sono equiparati alle nuove aperture e, quindi, devono rispettare il limite minimo di cui sopra.

Art. 13

Deroga ai minimi di altezza dei locali

L’altezza minima dei locali destinati all’esercizio di vicinato, limitatamente a quelli ricadenti nella Zona del centro sottoposta a disciplina particolare è fissata in ml. 3,00.

CAPITOLO IV

Esercizi commerciali classificabili media e grande struttura di vendita

Art. 14

Compatibilità territoriale degli esercizi di media struttura di vendita

1. Le medie e grandi strutture di vendita di nuova realizzazione possono essere ubicate esclusivamente nelle rispettive aree di compatibilità, individuate nella Planimetria con la localizzazione delle previsioni commerciali, con retino di colore AZZURRO.

 

 

Art. 15

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

 

Art. 16

Caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita

 

1. Le caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita, stabilite dalla Legge Regionale e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

 

almeno un servizio igienico per la clientela;

compatibilità con la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in modo da favorire la accessibilità e la fruibilità per gli utenti fisicamente impediti;

possesso della certificazione antincendio nonché della autorizzazione sanitaria.

 

2. Nella zona urbanistica di compatibilità, oltre ai requisiti sopra elencati, devono essere predisposti:

 

progetti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità anche non realizzati attraverso l’uso dei parcheggi;

programmi di particolare "qualità del servizio".

 

Art. 17

Compatibilità territoriale per le medie strutture di vendita: parcheggi

1. Per le medie struttura di vendita le dimensioni previste per i parcheggi sono espresse in mq. di superficie / mq. di vendita, così come fissato nella Tabella di cui all’allegato "E" richiamata al comma 7, dell’art. 6 della Legge Regionale.

2. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e/o di ampliamento della superficie di vendita.

3. L’adeguamento di cui al comma n. 2 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle medie strutture.

4. In generale le aree destinate alla sosta dei veicoli devono ispirarsi alla necessità di attenuazione dell’inquinamento visivo che tali aree comportano o sono suscettibili di determinare.

5. In ogni caso, le aree destinate alla sosta dei veicoli non potranno avere superficie superiore ai 2.000 mq.; in caso contrario dovranno essere intervallate da fasce alberate.

6.Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale dell’area.

7.Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, attraverso sistemi (reti sul terreno o altre tecniche) non impermeabilizzanti.

8.La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

9.Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

10.Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative attività commerciali.

 

Art. 18

Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

 

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:

a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande

a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori handicap

a.4) Servizi di pagamento bancomat.

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande

b.2) Servizi di pagamento bancomat

b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazioni, ecc.)

b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita

b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

c) Grande struttura di vendita G2 CS:

c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza

c.2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti

c.3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande

c.4) Servizi di pagamento bancomat

c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazione, ecc.)

c.6) Agenzia di viaggi e turismo

c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita

c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2.Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

3. Ai sensi della lett. g), comma 1, dell'art. 4 del Decreto Legislativo, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

4. Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

5. Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all'art. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971, non è mai consentito.

Art. 19

Parametri di parcheggio

Per la grande struttura di vendita le dimensioni previste per i parcheggi sono espresse in mq. di superficie/ mq. di vendita, così come fissato nella Tabella di cui all’allegato "E" richiamata al comma 7, dell’art. 6 della Legge Regionale.

 

Art. 20

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;

l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;

l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;

l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;

l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge.

 

2.Vanno valutate alla stregua di nuove strutture:

la realizzazione di una nuova struttura;

l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del Comune in cui è localizzata;

l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo, precedentemente non autorizzato;

l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;

la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura.

3. Le grandi strutture di vendita devono essere per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.

CAPITOLO V

Norme particolari per la Zona del Centro

Art. 21

Limitazione delle superficie di vendita

Nella Zona del Centro, quale indicata nell'ambito delle Aree compatibili con esercizi di vicinato (retino di colore VERDE), è consentito esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato, i quali devono avere una superficie di vendita non superiore a 150 mq. e non inferiore a mq. 30, in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 13.

All’uopo è fatto in tali aree divieto di :

 

· rilasciare nuove autorizzazioni amministrative con superficie di vendita superiore a 150 mq.

· trasformare, a qualsiasi titolo, autorizzazioni amministrative esistenti che comportino un ampliamento della superficie di vendita oltre i 150 mq.;

· autorizzare il trasferimento e/o l’ampliamento di esercizi esistenti in nuovi locali con superficie di vendita superiore a 150 mq.

Art. 22

Valutazione di impatto per gli esercizi di vicinato

Al fine di determinare una caratterizzazione degli spazi pubblici della Zona del Centro in maniera armonica con il contesto ambientale, l’apertura di esercizio di vicinato è subordinata, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge Regionale, al rispetto delle seguenti condizioni:

divieto d’insediare attività che implichino per il loro svolgimento creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l’esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei rifiuti;

divieto di esercizio di vendita per:

articoli sexy ed erotici, usualmente venduti negli esercizi denominati "sexy shop";

articoli per l’imballaggio industriale;

autoveicoli e simili;

imbarcazioni e relative attrezzature;

motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;

combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria;

materiali e componenti meccanici e simili;

materiali antincendio e accessori;

macchine e attrezzature per l’agricoltura e simili, compresi ricambi e accessori

prodotti chimici; oli lubrificanti;

impianti di gas liquido.

divieto di collocare insegne, edicole espositive e dispositivi di illuminazione esternamente ai vani di accesso al locale in cui è ubicato l’esercizio;

obbligo di utilizzo per l’allestimento dei locali di vendita e delle vetrine, nonché per la realizzazione delle insegne, di materiali costruttivi e finiture di tipo tradizionale, quali legno, vetro, ferro lavorato, cotto, pietra lavorata ed eventuali altri materiali compatibili con il contesto ambientale;

obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;

2. Sono equiparati alle nuove aperture le ristrutturazioni di esercizi esistenti e i trasferimenti da altra zona del territorio comunale.

Art. 23

Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati

I progetti di recupero di edifici degradati o abbandonati ricadenti nella zona del Centro possono prevedere la destinazione ad uso commerciale dei locali situati al piano terreno dell’edificio da recuperare, compresi i vani aventi accesso da cortili interni ed androni. Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è consentito il cambio della destinazione d’uso originaria dei suddetti locali, qualora diversa, in destinazione commerciale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché non si alterino la sagoma e le volumetrie originarie e siano rispettate le condizioni di cui alla presente Normativa.

Non è consentito il cambio di destinazione originaria da uso commerciale ad altra destinazione.

 

Art. 24

Variazioni delle destinazioni d’uso

All’interno della zona omogenea sottoposta a normativa particolare (Zona del Centro), è consentito il cambio di destinazione d’uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e favorire l’ampliamento o il trasferimento di attività esistenti, sempre che ne abbiano i requisiti e siano conformi alle disposizioni della presente Normativa.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO I

Esercizi di vicinato

Art. 25

La comunicazione di vicinato: criteri

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/1998, di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune in carta semplice con firma non autenticata.

2. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della comunicazione, l’interessato potrà (per silenzio assenso) effettuare l’operazione indicata nella comunicazione stessa, salvo successivi provvedimenti di chiusura per l’ipotesi di riscontro negativo dei requisiti dichiarati. L’accettazione della comunicazione di vicinato è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 114/1998, al rispetto delle seguenti condizioni :

Osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;

Compatibilità territoriale dell’insediamento al S.I.A.D.;

Osservanza dell’obbligo per gli esercizi da ubicarsi nella zona "del Centro" delle norme tecniche del S.I.A.D. Gli interessati dovranno presentare congiuntamente alla comunicazione una autocertificazione, ai sensi della L. 127/97 e s.m.i., attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto;

Osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame dal regolamento igienico-sanitario;

Il Comune può discrezionalmente valutare:

La compatibilità dell’uso commerciale con gli usi abitativi pregressi e, in particolare, con le eventuali residenze al piano terra con accesso dallo spazio aperto del cortile e/o del giardino;

Forme di tutela per le attività commerciali e gli esercizi pubblici insediati da oltre 20 anni, nel senso che l’attività da insediare non deve comportare rilevanti modifiche sulla tipologia pregressa.

La compatibilità della proposta con l’eventuale presenza di siti destinati a parcheggio pertinenziale, nei limiti imposti dalle norme in materia.

Art. 26

Procedimento per la comunicazione di vicinato

Nella comunicazione da inviare al comune 30 giorni prima della apertura dell'esercizio il soggetto interessato dichiara oltre le proprie generalità :

 

di essere in possesso:

dei requisiti morali;

dei requisiti professionali;

 

di aver rispettato :

i regolamenti locali di polizia urbana;

i regolamenti di polizia annonaria;

i regolamenti polizia igienico sanitaria;

i regolamenti edilizi;

le norme urbanistiche;

le norme relative alla destinazione d’uso dei locali;

le norme relative alle caratteristiche dell’esercizio,

 

le condizioni che definiscono l’esercizio, quali;

il settore o i settori merceologici;

l’ubicazione dei locali;

la superficie di vendita dell’esercizio;

 

planimetria dell’unità edilizia in scala adeguata:

inquadramento territoriale;

piante, prospetti, sezioni;

destinazioni d’uso di aree e locali.

 

Al fine di evitare la sospensione dei termini a seguito di controlli o addirittura rifiuti da parte dell’ufficio è consigliabile farsi rilasciare dai vari settori amministrativi un’attestazione dalla quali figuri la compatibilità dell’attività con il posizionamento prescelto. L’ufficio rilascia contestualmente, all’inoltro della comunicazione, ricevuta (o invia ricevuta entro 3 giorni, se per posta) attestante i dati di cui all’art, 8 Legge n. 241/90 (ufficio, funzionario competente, responsabile del procedimento etc.). Contestualmente alla comunicazione, per le strutture di nuova realizzazione e per quelle - esistenti sulle quali è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d’uso, occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio. Prima dell’apertura il richiedente dovrà ritirare copia della comunicazione presso il comune e conservare tale copia nell’esercizio.

 

Art. 27

Trasferimento e cessazione dell’esercizio

Sono sottoposte alle stesse regole concernenti la comunicazione di cui innanzi le seguenti fattispecie:

Trasferimento di gestione (subingresso) come affitto, comodato e di proprietà;

Cessazione dell’attività.

 

La comunicazione deve essere sottoscritta da chi ha i requisiti morali e professionali (settore alimentare):

Nel caso di ditta individuale: dal titolare;

Nel caso di società: dal legale rappresentante o dalla persona appositamente nominata

 

Art. 28

Ampliamento settore commerciale

L’aggiunta di un settore commerciale a quello già autorizzato è equiparato a nuova attività e, quindi, è sottoposto allo stesso procedimento di comunicazione previsto per le nuove apertura di esercizi.

 

Art. 29

Modulistica

Per le comunicazioni effettuate dagli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato devono essere utilizzati esclusivamente i modelli ministeriali (Mod.COM1), distribuiti dall’amministrazione pubblica.

 

I predetti modelli devono essere utilizzati per :

Apertura;

Trasferimento di sede;

Ampliamento di superficie di vendita;

Il trasferimento di gestione (subingresso);

La cessazione di attività.

Art. 30

Diniego della comunicazione

Nel caso in cui il comune, all'esito della verifica della documentazione prodotta, ritenga che la comunicazione non risponda ai requisiti oggettivi e soggettivi indicati e richiesti può -nel termine dei 30 giorni- emanare un provvedimento inibitorio motivato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 241/90. Entro lo stesso termine, il comune può invitare gli interessati a produrre documenti e chiarificazioni volti a perfezionare la pratica.

 

CAPITOLO II

Medie e grandi strutture di vendita

 

Art. 31

Criteri

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 114/1998 al rispetto delle seguenti condizioni :

 

l’osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;

la compatibilità territoriale con le previsioni del S.I.A.D.;

l’osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;

Tutti gli esercizi commerciali potranno essere attivati solo in immobili aventi conforme destinazione d’uso. Tutti gli insediamenti commerciali potranno essere ubicati solo su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicarsi in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985.

Art. 32

Procedimento per l’autorizzazione di medie strutture di vendita

Nella domanda di autorizzazione in carta bollata con firma autentica del titolare o nel caso di società del legale rappresentante o preposto, l’interessato deve dichiarare, oltre alle proprie generalità:

 

1. di essere in possesso:

dei requisiti morali;

dei requisiti professionali;

 

2. di aver rispettato :

i regolamenti locali di polizia urbana;

i regolamenti di polizia annonaria;

i regolamenti polizia igienico sanitaria;

i regolamenti edilizi;

le norme urbanistiche;

le norme relative alla destinazione d’uso dei locali;

le norme relative alle caratteristiche dell’esercizio;

 

3. le condizioni che definiscono l’esercizio, quali;

il settore o i settori merceologici;

l’ubicazione dei locali;

la superficie di vendita dell’esercizio;

relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

relazione illustrativa sull'iniziativa che s'intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativi gestionali;

studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;

progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;

piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);

impegno a non cedere quote societarie per almeno cinque anni dall'attivazione dell'iniziativa;

piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;

relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che s'intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali su mercati locali.

 

Art. 33

Subingresso, cessazione e riduzione di superficie delle medie strutture di vendita

Per i casi di Subingresso, Cessazione, Riduzione di superficie è prevista la presentazione all’ufficio competente della comunicazione (non la domanda di autorizzazione) con le dichiarazioni di rito, entro il termine di 30 giorni precedenti alle operazioni richieste, utilizzando l’apposita modulistica prevista dall'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 114/1998.

 

Art. 34

Rilascio dell’autorizzazione

1.Il Comune deve provvedere al rilascio dell’autorizzazione nei termini stabiliti dal regolamento comunale, che in ogni modo non può essere superiore a 60 giorni.

2.Nel caso in cui, nel predetto termine di 60 gg., il Comune non provveda:

al rilascio dell’autorizzazione (atto provvedimentale) o,

alla comunicazione motivata di diniego,

l’autorizzazione s’intende rilasciata in applicazione del principio del silenzio-assenso.

Art. 35

Diniego dell’autorizzazione

In caso di diniego dell’autorizzazione, il provvedimento deve essere notificato all'interessato e deve essere adeguatamente motivato, sia in ordine alle eventuali motivazione di pubblico interesse, sia in ordine a motivazioni di particolari esigenze di tutela dei consumatori.

Art. 36

Modulistica

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere utilizzati esclusivamente i modelli ministeriali distribuiti dall’amministrazione pubblica.

2. I predetti modelli devono essere utilizzati per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento e riduzione di superficie di vendita, Trasferimento di gestione (subingresso) e Cessazione di attività.

 

Art. 37

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita.

1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto ed indicato all'allegato B, art. 11, della Legge Regionale.

2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali.

3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali della Giunta regionale.

4. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 gg. decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza.

5. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai comuni con termini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998.

6. Decorsi 120 gg. dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

7. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei servizi è un dirigente, designato di volta in volta dall'Assessore competente al ramo.

 

Art. 38

"Allegato B di cui all'art. 11"

Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio

di autorizzazione per grandi strutture di vendita

Nella domanda di autorizzazione in carta bollata con firma autentica del titolare o nel caso di società del legale rappresentante o preposto, l’interessato deve dichiarare, oltre alle proprie generalità:

A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo - gestionali;

C) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

D) Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

E) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;

F) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;

G) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);

H) Impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;

I) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;

J) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

                                                                           TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

CAPITOLO I

COMMERCIO ITINERANTE

 

Art. 39

Commercio itinerante

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato in data 23.02.2001.

L'articolo 1 del Regolamento Comunale testé citato è sostituito dal seguente:

"Il commercio itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con le limitazioni di cui al comma 5 dell'art. 32 della Legge Regionale, è consentito su tutto il territorio comunale. Eventuali limitazioni alle aree e/o modificazioni delle modalità del commercio itinerante potranno essere individuate con cadenza annuale, da appositi provvedimenti dell’Amministrazione Comunale, con ordinanza sindacale che -in ogni caso- non assume rilevanza urbanistica."

 

Art. 40

Rinvio

Tutto quanto in materia di distribuzione commerciale non espressamente disposto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione è disciplinato dal D. Lgs. N.114/98 e dalla L.R. Campania n. 1 del 07/01.2000, nonché dagli appositi regolamenti comunali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché di quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ed in coordinamento con essi.

 

Telese Terme, lì Settembre 2002

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TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

1.Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, le norme contenute o richiamate dal presente regolamento sono integrate dalle disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

2.Il termine Regolamento richiamato agli articoli del presente testo senza alcuna qualificazione, indica il Regolamento di Polizia Urbana.

 

Art. 3

Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare si intendono:

a) per bene comune, l'intero spazio urbano, che si articola in:

a.1) suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge (compresi le gallerie, i portici e i relativi interpilastri), nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;

a.2) parchi, giardini pubblici, verde pubblico in genere;

a.3) facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

a.4) impianti e strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

b) Per fruizione di beni comuni, il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme vigenti.

c) Per utilizzazione di beni comuni, l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

 

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. L'istanza relativa a concessioni o autorizzazioni deve essere presentata in bollo e corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

2. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, il termine entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Nelle ipotesi di concessione o autorizzazione non determinate in via generale, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, possono essere revocate, con provvedimento motivato.

7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni concesse, tenendo sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione eventualmente intentata da terzi e derivanti dalla concessione.

 

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, che si rendessero necessarie od utili per le finalità dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

4. Tra i compiti principali della Polizia Municipale è individuato quello di prevenire e reprimere gli abusi in danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

a) esercizi commerciali;

b) laboratori artigianali;

c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili;

e) vendite stagionali o itineranti;

f) impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;

g) esercenti altre attività economiche e non economiche;

h) installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

5. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, gli Agenti di Polizia Municipale:

a) eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;

b) effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;

c) vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;

d) contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;

e) inoltrano alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

 

Art. 6

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, quando la trasgressione non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.032,29.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

 

 

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

 

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia

della sicurezza e dell'igiene ambientale

 

Art. 7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri, procurare danni a persone o cose;

g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h) spostare, manomettere, danneggiare, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.

 

Art. 8

Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che venano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o qualsiasi altra attività che procuri stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, nonché al lavaggio di veicoli e simili su aree o spazi pubblici;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

 

Art.9

Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

 

Art. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. L'attività di carico e scarico di merci sul suolo pubblico è subordinata ad autorizzazione.

2. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, ai veicoli destinati al trasporto merci aventi massa a pieno carico superiore ai 35 quintali all'interno del centro urbano sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

 

 

Sezione II –

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

 

Art. 11

Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono provvedere al mantenimento delle stesse in buono stato di conservazione e hanno l’obbligo di procedere almeno ogni venti anni al rifacimento delle coloriture.

 

Art. 12

Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

 

Art. 13

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Sono interdette al commercio su aree pubbliche, zone di particolare pregio e/o di particolare interesse.

2. In tali zone, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e/o artigianale, ovvero di altri prodotti nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sempre che essa venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

 

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

 

Art. 14

Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) danneggiare la vegetazione;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna stanziale e/o migrante;

c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate a tale scopo;

d) calpestare le aiuole e/o i siti erbosi ove sia vietato.

 

Art. 15

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende

esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;

b) l'attività dello spettacolo viaggiante.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

E’ fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

5. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

6. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

7. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

 

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

 

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

 

Art. 16

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente urbano e della circolazione pedonale e veicolare, è vietato occupare in qualsiasi modo lo spazio urbano, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono subordinate al parere degli organi tecnici comunali. materia di viabilità, igiene, sicurezza, quiete pubblica, salvaguardia ambientale e architettonica.

3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e 'degli spazi indicati nel presente articolo può essere revocata, anche ad horas, qualora sopravvengano condizioni in contrasto con le prescrizioni del Regolamento.

5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia.

6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quando sia diversamente disposto.

 

Art. 17

Specificazioni

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree e spazi pubblici si distinguono in:

a. occasionali, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b. temporanee, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c. Stagionali, quando siano effettuate in determinati periodi dell’anno e si ripropongono ogni anno;

d. annuali, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

 

Sezione II

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

 

Art. 18

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza deve essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato, di volta in volta, dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

 

Art. 19

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree all'uopo individuate.

2. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:

a) temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato;

b) ordinaria, se riportata all'anno solare.

3. La selezione delle richieste per l'occupazione di aree pubbliche avviene mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di prescrizioni comunali, l'area è aggiudicata secondo l'ordine determinato dal sorteggio.

4. La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi, il Comune distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone, che è autocertificata, in:

a) circhi di prima categoria, aventi un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;

b) circhi di seconda categoria, aventi da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;

c) circhi di terza categoria, aventi da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;

d) circhi di quarta categoria, aventi da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;

e) circhi di quinta categoria, aventi da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri. 5,

Per il periodo delle festività natalizie è consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'assegnazione per l'installazione di `circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole avviene, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio che è effettuato con il seguente sistema:

a) prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali quelli che possono documentare 1' assenza di animali da non meno di tre anni;

b) in via subordinata, nel caso che il sorteggio ex lettera a) sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;

c) in via subordinata al caso ex lettera b), fra gli altri circhi;

6. I proprietari di aree private utilizzabili per spettacoli viaggianti possono presentare domanda al servizio di Polizia Amministrativa per il periodo natalizio in vista del sorteggio che è effettuato nella prima decade di ottobre tra tutte le domande pervenute all’ufficio.

7. Durante le festività pasquali, per un periodo non eccedente i 30 giorni, è consentita la presenza di un circo di quarta o di quinta categoria.

8. Le aree private sono liberamente concedibili durante gli altri periodi dell'anno.

9. Nei periodi dell'anno non precedentemente specificati, l'assegnazione dell'unica area comunale avviene mediante sorteggio

10. Agli esercenti dei circhi è imposto il versamento di una cauzione, da restituirsi, su nulla osta dei competenti Uffici, al termine della concessione stessa, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo.

11. Le singole concessioni di aree per l’installazione dei circhi hanno la durata massima di tre mesi senza possibilità di proroga, trascorsi i quali l'area deve rimanere sgombera per almeno trenta giorni. In caso di inottemperanza alle prescrizioni previste, il Comune può non accordare l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

12. L'occupazione delle aree per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante può avere durata massima di due anni ed è suscettibile di rinnovo con priorità rispetto alle richieste relative alla medesima area.

 

 

Art. 20

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l’occupazione di suolo pubblico con arredo (vasi ornamentali, fioriere etc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell’occupazione e la durata della medesima.

 

Art. 21

Occupazioni con strutture pubblicitarie

Le strutture a supporto dei mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e/o dimensione, possono essere collocate su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, previa autorizzazione, e fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, e dagli indirizzi comunali sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

 

Art. 22.

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne comunicazione alla sezione di Polizia Urbana, nonché quando l’intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno sette giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Qualora l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

 

Art. 23

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata, in conformità alle norme del Codice della Strada, per uno spazio immediatamente antistante l'officina di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa

2. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

4. Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

 

Art. 24

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare, almeno sette giorni prima, istanza in duplice copia, una delle quali in bollo, indicando il luogo e il periodo di occupazione, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

 

Art. 25

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Sindaco nel concedere il permesso, deve anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

 

 

Art. 26

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno tre giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Sezione III

Disposizioni particolari per attività commerciali

 

Art. 27

Occupazioni con chioschi e dehors

1 L'occupazione, temporanea o stabile, di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, con chioschi e dehors, ovvero con un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico, è subordinata a specifica autorizzazione, il cui rilascio è presupposto indispensabile alla formulazione di ogni altra richiesta di autorizzazione necessaria alla realizzazione delle strutture.

2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, possono richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, con o senza elementi di copertura, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e igienico sanitari.

3. Analoga possibilità sussiste per i titolari di edicole, chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

4. I titolari, di cui ai commi 3 e 4, devono presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale, istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale risultano opportunamente evidenziati le caratteristiche della struttura, tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali

b) Planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc.

c) Relazione scritta.

d)Campione del tessuto della eventuale copertura.

e) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita

6. La struttura autorizzata, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, deve essere temporaneamente rimossa a cura e spese del titolare.

7. L'autorizzazione è temporanea ed è concessa per periodi stagionali; l'eventuale rinnovo deve essere richiesto osservando le stesse modalità dell'istanza originaria. Nel caso il rinnovo riguardi una struttura autorizzata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, attestante la non variazione delle caratteristiche, esonera il titolare dal produrre la documentazione prescritta.

8. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento deve essere rimosso dal suolo pubblico.

9. Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

10. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che, di norma, deve essere di metri due. Nel caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, è fatto obbligo di lasciare uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede Eventuali danni alle pavimentazioni sono ripristinati a cura dell'Amministrazione e addebitati al titolare.

11. I chioschi e similari devono essere realizzati attenendosi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio Comunale e a quelle del Regolamento.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.

12. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale

13. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle comici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito l'uso in tutto il territorio urbano, soprattutto nelle vie di ridotta sezione, con la sala esclusione delle piazze storiche e delle gallerie.

14. Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e non montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

15. Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

16. Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.

17. L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.

18. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

 

Art. 28

Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

 

Art. 29

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali, artigianali e simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e la struttura sia conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento.

2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali ed avere caratteristiche conformi alla normativa igienico sanitaria vigente.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 30

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

 

Art. 31

Commercio informa itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su aree pubbliche e s.m.i..

Art. 32

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago, tra i quali va ricompreso l’esercizio dell’attività di guardiamacchine o comunemente detto parcheggiatore o posteggiatore o (ex art. 121 del T.U.L.P.S.), deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia.

3. E’ vietato esercitare –senza autorizzazione- l’attività di parcheggiatore, ossia chiedere o imporre il pagamento di una somma agli automobilisti che si prestano a sostare in aree dove la sosta è libera, poste nelle strade o piazze comunali o, comunque, su aree private asservite ad uso pubblico.

Chiunque effettua tale attività senza autorizzazione o destina ad essa altre persone è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Se nell’attività abusiva sono impiegati minori, la sanzione è raddoppiata.

Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, ai sensi e per gli effetti della Legge 689/81 e s.m.i.

I minori sorpresi ad esercitare tali attività abusive sono affidati ai genitori, secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; per i maggiorenni, invece, è previsto l’allontanamento dall’area o dalla strada interessata, a cura degli organi di Polizia.

L’inosservanza dell’ordine di allontanamento comporta la denuncia del trasgressore per il reato di cui all’art. 650 Cod. Pen.-

 

TITOLO IV

Tutela della quiete pubblica e privata

 

Art.33

Inquinamento acustico

Fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, le norme del presente Titolo sono emanate per la tutela della quiete pubblica e privata.

 

Art. 34

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori o riducano l'orario di lavoro.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell' incomodo.

4. E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comporti l’uso di macchine azionate a motore, fatte salve le macchine per ufficio e le attrezzature medico sanitarie.

 

Art. 35

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas o vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità.

2.Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l’inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che le situazioni contingenti richiedano, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidività ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività.

 

Art. 36

Spettacoli e trattenimenti

1.I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi o svago leciti devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 nei locali nei quali si svolge l'attività.

2.Gli utenti di apparecchi radiofonici, radiotelevisivi, audioriproduttori, juke-box, strumenti e complessi musicali, e quant'altro produca musica o rumore nei pubblici esercizi, circoli, pub ed assimilabili, e nelle private abitazioni ed in qualsiasi altro luogo, sono obbligati a regolare l'emissione di fonte rumorosa entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

4, Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

 

Art. 37

Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono essere effettuate, dalle ore 21:00 alle ore 07:00, con la massima cautela e senza turbare la quiete pubblica.

Art. 38

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Suonatori ambulanti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali. I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme ospedali, uffici pubblici. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

 

Art. 39

Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni del Titolo IV del Regolamento.

 

 

TITOLO V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

 

Art. 40

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. È vietato abbandonare animali domestici.

3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

 

Art. 41

Tutela degli animali nei circhi

1. L'impresa circense, che ottenga l'autorizzazione per l'occupazione di area pubblica o privata, deve stipulare un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

2. Prima che l'impresa inizi la propria attività deve produrre il nulla osta rilasciato dall'A.S.L dell'ultimo Comune di provenienza.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L. può sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. L'impresa circense deve produrre valida documentazione attestante la stipulazione di contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.

5. I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il Protocollo d'intesa tra Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

6. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. procede al controllo dell'effettivo protocollo di cui al comma precedente e accerta le condizioni degli animali, sia prima che durante il corso dell'attività circense. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione può essere non concessa o sospesa, fatta salva l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

7: Il Circo assegnatario s'impegna ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

 

 

TITOLO VI

Norme particolari per gli esercizi pubblici

 

Art. 42

Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

 

Art. 43

Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, usufruibili dai frequentatori.

 

 

TIT\OLO VII

Norme transitorie e finali

 

Art. 44

Controllo

Le occupazioni abusive di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di adempiere ad horas, sono rimosse con ordinanza predisposta dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di Polizia Municipale; sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità

2. Agli Agenti di Polizia Municipale sono affidati la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa al fine di controllare, chiudere e/o inibire l'attività abusiva.

3. Le attività di controllo e repressione avvengono:

a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;

b) su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Urbana a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;

c) su iniziativa dell'agente operante sul territorio.

4. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusura di esercizi.

 

Art.45

Disposizioni transitorie

L’adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

 

Art. 46

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, il vecchio Regolamento di Polizia Urbana le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili o sostituiti da norme del presente Regolamento.-

 

 

Telese Terme, Settembre 2002

 

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