|
RICHIESTA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI
PARERI
Art.3
(Opere soggette a concessione)
Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove
costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero
procedere all'esecuzione, di opere di urbanizzazione e più in generale di
modifica del territorio deve chiedere apposita concessione al Sindaco e
deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente
Regolamento.
In particolare sono soggette a concessione:
a) Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
b) opere di urbanizzazione;
c) nuove costruzioni;
d) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
e) interventi di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia,
ristrutturazione urbanistica;
f) modifiche di destinazione d'uso;
g) modifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
h) demolizioni totali o parziali;
i) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di: muri
di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico,
chioschi permanenti e provvisori;
l) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevanti in genere;
m) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
n) abbattimento o alterazione di alberi in parchi e giardini privati ed in
complessi alberati di valore ambientale;
o) aperture o modifiche di accessi privati sulle fronti stradali e su aree
pubbliche;
p) costruzione o trasferimento di vetrine, collocamento di insegne,
mostre, cartelli od affissi pubblicitari ed indicatori, lumi, memorie,
monumenti, costruzione di tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno
degli edifici, anche provvisorie, in luoghi pubblici, aperti o
prospettanti luoghi pubblici;
q) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che comportino
installazioni di ponteggi, scale mobili, ponti volanti inesistenti su
suolo pubblico o che interessino edifici compresi nelle zone di interesso
storico o ambientale (zona A) o tutelati ai sensi della Legge 1.6.39 n.
1089, 2.6.39 n. 1497 o delle norme del piano urbanistico;
r) installazione di apparecchiature elettriche, telefoniche, di gas, ecc.
da parte di società concessionarie, che interessino edifici classificati
di valore monumentale o suoli pubblici compresi nella zona di interesse
storico-ambientale;
s) tutte le opere o gli interventi per cui, in rapporto alla ubicazione o
alla natura dell'intervento, sia richiesta dal piano urbanistico la
concessione edilizia;
t) le opere e gli interventi.
Art. 4
(Opere ed interventi non soggetti a concessione)
nono sono soggetti alla concessione bensì ad autorizzazione del Sindaco:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo che non interessino immobili tutelati ai sensi delle leggi
1.6.39 n. 1089 e 29.6.39 n. 1497 o classificati dal piano urbanistico di
interesse ambientale, monumentale, o emergenze o per le quali il piano non
richiede la concessione;
b) gli interventi volti a realizzare opere costituenti pertinenze od
impianti tecnologici di edifici già esistenti, salvo che tali edifici,
tutelati ai sensi delle leggi 1.6.39 n. 1089 o 29.6.39 n. 1497, oppure
siano classificati dal piano urbanistico di interesse monumentale od
emergenze, o ricadano in zone di interesse ambientale;
c) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di
merci a cielo libero;
d) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la
coltivazione di cave o torbiere, ne immobili tutelati ai sensi delle leggi
1.6.39 n. 1089 e 29.6.39 n. 1497 o classificati dal piano urbanistico di
interesse monumentale od emergenze ne, infine, che ricadano in zone dal
piano classificate di interesse ambientale;
e) le opere e gli interventi da eseguirsi direttamente da Amministrazioni
statali, qualora, interessino zone o immobili definite di interesse
ambientale, monumentale od emergenze dai piani urbanistici;
Non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione:
f) le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria che non interessino
gli immobili di cui al punto a) del precedente comma;
g) le opere per la installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e
verticale, in applicazione del Codice della strada;
h) le opere da eseguirsi direttamente da Amministrazioni stradali;
i) le opere da eseguirsi da parte del Comune, qualora tali opere
interessino gli immobili di cui al punto a) del precedente comma la
delibera di approvazione del progetto deve fare esplicita menzione del
preventivo parere reso dalla Commissione Edilizia Comunale, accogliendolo
se favorevole o controdeducendolo se sfavorevole in tutto o in parte.
L'inizio delle opere, anche preparatorie, di cui al punto f) è comunque
subordinato alla preventiva comunicazione del Sindaco, corredata da una
descrizione di opere a farsi, dell'estratto di mappa e, nel caso di opere
relative all'esterno dell'edificio, di fotografie nel formato minimo
18x24; quello delle opere di cui al punto h) è subordinato al deposito
presso il Sindaco del progetto esecutivo dell'intervento a farsi nonchè
della prova dell'accertamento di cui agli art. 29 e 31, comma 2°, della
legge 17.8.42 n. 1150.
Art. 5
(Progettisti e costruttori)
La progettazione di fabbricati deve essere da tecnici specializzati in
materia edilizia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, e
periti nell'ambito delle rispettive competenze.
I predetti professionisti devono essere iscritti nell'Albo professionale.
Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture di cemento
armato, deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un tecnico che
possa assumersi la responsabilità inerente l'esecuzione delle opere.
Art. 6
(Lavori eseguibili d'urgenza)
Potranno essere eseguite senza domanda preventive le sole opere
provvisionali valutate di assoluta urgenza dall'Amministrazione Comunale,
dall'Autorità Giudiziaria e dal Corpo dei VV.FF. o da tali Enti ordinate
per evitare pericoli o danni, restando l'obbligo, per il proprietario di
darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare la domanda di
concessione o di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 entro
15 giorni dalla data dell'ordinanza.
Art. 7
(Domanda di concessione e allegati a corredo della domanda)
La domanda di concessione, compilata in competente carta da bollo, deve
essere diretta al Sindaco.
Ove la concessione sia richiesta dal proprietario dell'area edificatoria,
la domanda deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma
dello stesso e del progettista.
Se il richiedente non è proprietario dell'area edificatoria, la domanda
deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma del
richiedente e del progettista anche copia autentica del titolo di cui
all'art. 4 della legge 28.1.77 n. 10.
Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche, la domanda di
concessione deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la legale
rappresentanza.
Per le concessioni riservate solo a talune categorie (imprenditori
agricoli, commercianti, ecc.) alla domanda deve essere allegata la
documentazione comprovante il possesso delle qualità che abilitano
all'ottenimento di quanto richiesto.
La domanda deve contenere, in ogni caso, l'impegno del proprietario di
comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del costruttore e del
direttore dei lavori riconoscendo, in caso di inadempienza, la decadenza
d'ufficio della concessione.
La domanda di concessione deve essere obbligatoriamente corredata da tutti
o parte dei documenti di cui alla seguente lista, così come specificato
nell'allegato quadro sinottico, che integra le prescrizioni di cui al
presente articolo:
1) Questionario statistico, accompagnato da scheda del terreno contenente
i dati base necessari alla progettazione quali quote stradali, quote della
fognatura, allineamenti, indici, vincoli particolari prescritti da
strumenti urbanistici vigenti o da altre norme, in conformità del modello
predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2) stralcio dello strumento urbanistico vigente, esteso per 100 m oltre
l'area stessa;
3) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data
non anteriore a 6 (sei) mesi;
4) certificato storico catastale attestante la consistenza dell'immobile
alla data di adozione del Piano;
5) Attestazione sull'utilizzabilità ai fini dell'accorpamento di aree
agricole ricadenti in altri Comuni;
6) Studio di impatto ambientale conforme agli schemi di valutazione
prescritti dallo strumento urbanistico;
7) documentazione fotografica dello stato di fatto;
8) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con
le indicazioni delle proprietà confinanti per una profondità di almeno
50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del
terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori e con le
indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro
particolare di rilievo;
9) planovolumetria, in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia
rappresentata nelle sue linee, di inviluppo, dimensioni, quote generali e
distanze, l'area progettata. In essa devono essere rappresentati:
l'andamento planoaltimetrico dell'area oggetto dell'intervento e di quelle
circostanti fino alla distanza di m 30.00 o a quella maggiore prescritta
dalle norme del Piano Urbanistico per lo studio di impatto ambientale di
cui al punto 6); l'andamento planivolumetrico di tutti i manufatti
ricadenti nell'area rappresentata; le sezioni schematiche atte a
dimostrare il rispetto del criterio di visuale libera (così come definito
dal Piano Urbanistico) per l'opera progettata; la sistemazione delle zone
non edificate;
10) disegni, normalmente in rapporto 1:100, delle piante di tutti i piani
e della copertura dell'opera, con indicazione di:
- destinazione d'uso dei locali;
- quote planimetriche ed altimetriche;
- dimensioni delle aperture (con distinzioni delle parti apribili e
fisse);
- indicazione dei rapporti di illuminazione;
- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei
servizi;
- ubicazione e dimensione delle canne fumarie (con specifica del
tipo adottato), dei pluviali e degli scarichi;
- strutture portanti (C.A., acciaio, murature ecc.);
- nella pianta degli spazi aperti, pavimentazioni, recinzioni,
arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante nonchè
della rete di fognature bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie,
fosse o depurazione biologica, quote e diametri delle condotte ecc.);
- i materiali della copertura, il senso delle falde e delle
pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde e i relativi punti di
calata dei pluviali, i lucernai ecc..
Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è
consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200
corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve
comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai
vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di
destinazione d'uso degli stessi;
11) disegni quotati, normalmente, in rapporto a 1:100 di sezioni
dell'opera messa in relazione all'ambiente circostante, alla larghezza
delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano di campagna
originario ed al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono
indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti
esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli
sporti delle parti agettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea
di gronda.
Le sezioni devono devono essere in numero necessario alla completa
comprensione dell'opera;
12) disegni, a semplice contorno, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti
i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici
circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.
Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica
dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio
sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono
comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono
riportare le indicazioni delle aperture e dei relativi infissi, dei
materiali impegnati e loro colore, delle zoccolature degli spazi per
insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali
in vista, dei volumi tecnici;
13) disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a
1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con l'indicazione di tutti
i materiali impiegati, loro trattamento e colore.
Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra;
14) documentazione sulle destinazioni d'uso, sulle attività e sugli
impianti, in caso di opere complesse (edifici o locali a carattere
commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, per
magazzini ecc.) delle quali anche accurati disegni non chiariscono i
rapporti con l'ambiente esterno, pubblico o privato, e le caratteristiche
funzionali;
15) rilievo quotato in scala minima 1:200 degli edifici da demolire,
relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con
documentazione fotografica;
16) disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature
che si intendono conservare, con campitura grigia e le murature che si
intendono demolire.
Le piante di progetto devono analogamente indicare con campitura bianca le
murature conservate, con campitura grigia quelle demolite e con campitura
nera quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste devono
essere indicate con opportuno retino. I prospetti delle opere esistenti e
quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la
medesima grafia;
17) relazione illustrativa;
18) nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. ove richiesto;
19) nulla osta, ove richiesto, della Soprintendenza ai Monumenti o del
competente servizio regionale;
20) autorizzazione, ove del caso, alla concessione di accessi per le aree
prospicienti strade statali o provinciali fuori dai centri abitati;
21) la documentazione integrativa eventualmente richiesta dal piano
urbanistico in zone o casi specificamente indicati.
Gli elaborati di cui ai precedenti punti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 -
16 devono essere riuniti in una unica tavola di altezza non superiore a cm
93, e della lunghezza necessaria; tale tavola dovrà essere presentata in
copia riprodotta, piegata secondo il formato UNI, delle quali una bollata
a norma di legge. Tutte le tavole di cui al precedente comma e la
relazione illustrativa devono essere firmate dal progettista il quale deve
apporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'albo
professionale ed il codice fiscale.
Per le opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono
necessarie tre copie; per le opere la cui approvazione non si esaurisce
nell'ambito comunale, sono necessarie almeno cinque copie.
Art. 8
(Procedura per la presentazione della domanda)
La domanda di concessione, corredata dai documenti di cui al precedente
art. 7 deve essere presentata all'Ufficio tecnico Comunale il quale, dopo
aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati
nella domanda, rilasciata al nominativo del richiedente apposita ricevuta
con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data
del ricevimento.
Art. 9
(Istruttoria preliminare dei progetti)
L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 15
giorni dagli Uffici Comunali competenti. Entro tale termine potranno
essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti;
la presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà
l'opposizione di una nuova data sulla domanda di concessione e sulla
relativa ricevuta. Da tale nuova data inizierà il termine di legge per il
rilascio della concessione.
COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONE DEL SINDACO SULLA DOMANDA
Art. 10
(Commissione edilizia integrata)
La Commissione Edilizia è composta:
a) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che dal presidente;
b) dall'Assessore ai LL.PP. ovvero da chi ne esplica le funzioni;
c) dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato;
d) da due tecnici, di cui uno almeno ingegnere o architetto designati dal
Consiglio Comunale;
e) da tre persone residenti nel Comune, designate dal Consiglio Comunale e
particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi
locali;
f) dal Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. o da un suo delegato.
Per le funzioni sub-delegate al Comune in materia di beni Ambientali, ai
sensi della Legge R.C. n. 65 dell' 1.9.81 la Commissione è integrata da:
g) cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni
Ambientali, Storia dell'arte, Discipline agricolo-forestale,
Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni
Culturali.
Partecipa alle adunanze il tecnico comunale senza diritto al voto, con
funzioni di relatore.
I Commissari di cui alle lettere d) ed e) durano in carica tre anni e sono
rieleggibili; quelli di cui alla lettera g) vanno rinnovati ogni tre anni
e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
Qualora uno dei membri effettivi cessasse dall'ufficio durante il
triennio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione ed il
nuovo nominato rimarrà in carica sino al compimento del triennio
medesimo.
Saranno considerati decaduti quei membri che senza giustificato motivo,
risultasero assenti per più di tre sedute consecutive.
La decadenza su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio
Comunale che contemporaneamente provvederà alla nomina del sostituto.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate dal
Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune designato dal Sindaco.
Il Sindaco può, quando lo crede opportuno, chiamare a far parte della
Commissione, a scopo consultivo e senza diritto al voto, persone
particolarmente notoriamente esperte su progetti posti all'esame della
Commissione.
Art. 11
(Compiti della Commissione Edilizia)
La Commissione Edilizia è chiamata per dare parere consultivo:
a) sull'interpretazione nonchè su eventuali proposte di modifiche al
presente regolamento;
b) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 3;
c) in via preliminare sui progetti di massima di opere di particolare
importanza;
d) sui progetti dei Piani Regolatori Generali, sui Piani Particolareggiati
di esecuzione, sui progetti dei programmi di fabbricazione e sulle
lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
sulle questioni di ambiente onde salvaguardare e valorizzare le risorse
del territorio identificate dal Piano Urbanistico;
f) sull'inserimento del territorio di qualsiasi opera che opssa comunque
modificarlo;
g) sulle opere pubbliche del Comune;
h) in particolare su tutte le opere nuove o di trasformazione esterna o di
rivestimento e colore di edifici esistenti, siano essi pubblici o privati,
semipermanenti o provvisori, qualunque destinazione abbiano;
i) sul rinnovo di concessioni edilizie;
La Commissione Edilizia, integrata dagli esperti di cui al punto g)
dell'art. 10 esprime altresì parere:
l) in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma II -
lettere b), d), ed f) del D.P.R. n. 616 in data 24 luglio 1977, nonchè
quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale
riterrà opportuno sottoporle per lo specifico di salvaguardare valori
ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.
In ogni caso la Commissione esprime parere sulla legittimazione delle
opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro, sull'ambientazione
delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del
miglioramento funzionale e formale dell'abitato nonchè sulla rispondenza
dell'intervento alle esigenze e alla cultura della comunità.
Essa può proporre le eventuali modificazioni che ravviserà opportune
allo scopo di impedire che si eseguano opere indecorose, di danno o di
incomodo pubblico o difformi allo strumento urbanistico vigente o alle
norme del presente Regolamento Edilizio.
La Commissione E., nell'esame dei progetti per i quali viene richiesta
concessione, dovrà preliminarmente verificare e dichiarare se ricorrono o
meno gli estremi di una lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge
Urbanistica vigente, tenendo conto delle caratteristiche e del peso degli
insediamenti oggetto della richiesta in esame e di altre richieste
presentate precedentemente o contemporaneamente.
In caso negativo nel parere sarà inclusa la dizione "non ricorrono
gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge Urbanistica
vigente".
In caso positivo sarà invece inclusa la dizione "ricorrono gli
estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge Urbanistica
vigente" e sarà espresso quindi parere contrario al rilascio delle
singole licenze edilizie.
ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 18
(Inizio dei lavori - Capisaldi - Attacchi fognature e acquedotto)
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto
per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi
planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione,
oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed
i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.
Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale è
tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di adempienza il privato
potrà mettere in mora l'Amministrazione e, trascorsi altri 60 giorni
potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.
Le determinazioni di cui al comma 1° vengono effettuate a spese del
richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi
necessari.
Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio
esemplare, firmato dalle parti.
In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della concessione
deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.
Art. 19
(Direttore dei lavori e costruttore)
Il titolare della concessione prima di dare inizio alle opere deve
comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del
direttore dei lavori nonchè il nominativo e la residenza del costruttore
e dell'assistente ai lavori.
Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistente, a loro volta,
anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima
dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro
affidato.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente
comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.
Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori,
l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle
modalità esecutive che siano fissate nella concessione.
Art. 20
(Sistemazione del cantiere)
Il cantiere in zona abitata prospiciente e comunque visibile da spazi
pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o
dannosi per tutta la durata dei lavori, ed organizzato con segnalazioni di
pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci
rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni d'illuminazione stradale,
provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile
contenente la denominazione dell'opera, le generalità del titolare della
concessione, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore
dell'opera in cemento armato, del costruttore e dell'assistente, nonchè
gli estremi della concessione.
In cantiere devono essere conservate la concessione e la copia dei disegni
approvati, a disposizione dell'Autorità Comunale e statale, fino al
completamento dei lavori.
Art. 21
(Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico)
Nel Caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta
separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da
includere nel recinto del cantiere, per ottenerne la concessione
temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è
rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della
tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale
per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o
vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata
sospensione dei lavori.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dell'avvenuto ripristino del suolo pubblico
manomesso, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o
in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o
meno.
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA
Arch. Elvira Moccia
Arch. Lazzaro Tancredi
Geom. Giuseppe Alberico
Arch. Tommaso D'Angicco
Dr. Giovanni Moriello
Arch. Leucio Iacobelli
Geom. Silvio Assini
Arch. Eliseo Vecchi
Arch. Claudio Saccone
Arch. Carlo Gelormino
Dr. Vincenzo Fuschini
Rappresentante ASL
Rappresentante Vigili del Fuoco
Torna su |
|