Regolamento Edilizio

 

RICHIESTA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI PARERI

Art.3
(Opere soggette a concessione)

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione, di opere di urbanizzazione e più in generale di modifica del territorio deve chiedere apposita concessione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regolamento.
In particolare sono soggette a concessione:
a) Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
b) opere di urbanizzazione;
c) nuove costruzioni;
d) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
e) interventi di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
f) modifiche di destinazione d'uso;
g) modifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
h) demolizioni totali o parziali;
i) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di: muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti e provvisori;
l) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevanti in genere;
m) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
n) abbattimento o alterazione di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;
o) aperture o modifiche di accessi privati sulle fronti stradali e su aree pubbliche;
p) costruzione o trasferimento di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli od affissi pubblicitari ed indicatori, lumi, memorie, monumenti, costruzione di tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno degli edifici, anche provvisorie, in luoghi pubblici, aperti o prospettanti luoghi pubblici;
q) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che comportino installazioni di ponteggi, scale mobili, ponti volanti inesistenti su suolo pubblico o che interessino edifici compresi nelle zone di interesso storico o ambientale (zona A) o tutelati ai sensi della Legge 1.6.39 n. 1089, 2.6.39 n. 1497 o delle norme del piano urbanistico;
r) installazione di apparecchiature elettriche, telefoniche, di gas, ecc. da parte di società concessionarie, che interessino edifici classificati di valore monumentale o suoli pubblici compresi nella zona di interesse storico-ambientale;
s) tutte le opere o gli interventi per cui, in rapporto alla ubicazione o alla natura dell'intervento, sia richiesta dal piano urbanistico la concessione edilizia;
t) le opere e gli interventi.

Art. 4
(Opere ed interventi non soggetti a concessione)


nono sono soggetti alla concessione bensì ad autorizzazione del Sindaco:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non interessino immobili tutelati ai sensi delle leggi 1.6.39 n. 1089 e 29.6.39 n. 1497 o classificati dal piano urbanistico di interesse ambientale, monumentale, o emergenze o per le quali il piano non richiede la concessione;
b) gli interventi volti a realizzare opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici di edifici già esistenti, salvo che tali edifici, tutelati ai sensi delle leggi 1.6.39 n. 1089 o 29.6.39 n. 1497, oppure siano classificati dal piano urbanistico di interesse monumentale od emergenze, o ricadano in zone di interesse ambientale;
c) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero;
d) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere, ne immobili tutelati ai sensi delle leggi 1.6.39 n. 1089 e 29.6.39 n. 1497 o classificati dal piano urbanistico di interesse monumentale od emergenze ne, infine, che ricadano in zone dal piano classificate di interesse ambientale;
e) le opere e gli interventi da eseguirsi direttamente da Amministrazioni statali, qualora, interessino zone o immobili definite di interesse ambientale, monumentale od emergenze dai piani urbanistici;
Non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione:
f) le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria che non interessino gli immobili di cui al punto a) del precedente comma;
g) le opere per la installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del Codice della strada;
h) le opere da eseguirsi direttamente da Amministrazioni stradali;
i) le opere da eseguirsi da parte del Comune, qualora tali opere interessino gli immobili di cui al punto a) del precedente comma la delibera di approvazione del progetto deve fare esplicita menzione del preventivo parere reso dalla Commissione Edilizia Comunale, accogliendolo se favorevole o controdeducendolo se sfavorevole in tutto o in parte.

L'inizio delle opere, anche preparatorie, di cui al punto f) è comunque subordinato alla preventiva comunicazione del Sindaco, corredata da una descrizione di opere a farsi, dell'estratto di mappa e, nel caso di opere relative all'esterno dell'edificio, di fotografie nel formato minimo 18x24; quello delle opere di cui al punto h) è subordinato al deposito presso il Sindaco del progetto esecutivo dell'intervento a farsi nonchè della prova dell'accertamento di cui agli art. 29 e 31, comma 2°, della legge 17.8.42 n. 1150.

Art. 5
(Progettisti e costruttori)


La progettazione di fabbricati deve essere da tecnici specializzati in materia edilizia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, e periti nell'ambito delle rispettive competenze.
I predetti professionisti devono essere iscritti nell'Albo professionale.
Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture di cemento armato, deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l'esecuzione delle opere.

Art. 6
(Lavori eseguibili d'urgenza)


Potranno essere eseguite senza domanda preventive le sole opere provvisionali valutate di assoluta urgenza dall'Amministrazione Comunale, dall'Autorità Giudiziaria e dal Corpo dei VV.FF. o da tali Enti ordinate per evitare pericoli o danni, restando l'obbligo, per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare la domanda di concessione o di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza.

Art. 7
(Domanda di concessione e allegati a corredo della domanda)


La domanda di concessione, compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco.
Ove la concessione sia richiesta dal proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista.
Se il richiedente non è proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma del richiedente e del progettista anche copia autentica del titolo di cui all'art. 4 della legge 28.1.77 n. 10.
Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche, la domanda di concessione deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la legale rappresentanza.
Per le concessioni riservate solo a talune categorie (imprenditori agricoli, commercianti, ecc.) alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso delle qualità che abilitano all'ottenimento di quanto richiesto.
La domanda deve contenere, in ogni caso, l'impegno del proprietario di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del costruttore e del direttore dei lavori riconoscendo, in caso di inadempienza, la decadenza d'ufficio della concessione.
La domanda di concessione deve essere obbligatoriamente corredata da tutti o parte dei documenti di cui alla seguente lista, così come specificato nell'allegato quadro sinottico, che integra le prescrizioni di cui al presente articolo:
1) Questionario statistico, accompagnato da scheda del terreno contenente i dati base necessari alla progettazione quali quote stradali, quote della fognatura, allineamenti, indici, vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altre norme, in conformità del modello predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2) stralcio dello strumento urbanistico vigente, esteso per 100 m oltre l'area stessa;
3) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi;
4) certificato storico catastale attestante la consistenza dell'immobile alla data di adozione del Piano;
5) Attestazione sull'utilizzabilità ai fini dell'accorpamento di aree agricole ricadenti in altri Comuni;
6) Studio di impatto ambientale conforme agli schemi di valutazione prescritti dallo strumento urbanistico;
7) documentazione fotografica dello stato di fatto;
8) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con le indicazioni delle proprietà confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;
9) planovolumetria, in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata nelle sue linee, di inviluppo, dimensioni, quote generali e distanze, l'area progettata. In essa devono essere rappresentati: l'andamento planoaltimetrico dell'area oggetto dell'intervento e di quelle circostanti fino alla distanza di m 30.00 o a quella maggiore prescritta dalle norme del Piano Urbanistico per lo studio di impatto ambientale di cui al punto 6); l'andamento planivolumetrico di tutti i manufatti ricadenti nell'area rappresentata; le sezioni schematiche atte a dimostrare il rispetto del criterio di visuale libera (così come definito dal Piano Urbanistico) per l'opera progettata; la sistemazione delle zone non edificate;
10) disegni, normalmente in rapporto 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura dell'opera, con indicazione di:
 - destinazione d'uso dei locali;
 - quote planimetriche ed altimetriche;
 - dimensioni delle aperture (con distinzioni delle parti apribili e fisse);
 - indicazione dei rapporti di illuminazione;
 - ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei servizi;
 - ubicazione e dimensione delle canne fumarie (con specifica del tipo adottato), dei pluviali e degli scarichi;
 - strutture portanti (C.A., acciaio, murature ecc.);
 - nella pianta degli spazi aperti, pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante nonchè della rete di fognature bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse o depurazione biologica, quote e diametri delle condotte ecc.);
 - i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde e i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernai ecc..
Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione d'uso degli stessi;
11) disegni quotati, normalmente, in rapporto a 1:100 di sezioni dell'opera messa in relazione all'ambiente circostante, alla larghezza delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti agettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda.
Le sezioni devono devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera;
12) disegni, a semplice contorno, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.
Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare le indicazioni delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali impegnati e loro colore, delle zoccolature degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;
13) disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore.
Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra;
14) documentazione sulle destinazioni d'uso, sulle attività e sugli impianti, in caso di opere complesse (edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, per magazzini ecc.) delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti con l'ambiente esterno, pubblico o privato, e le caratteristiche funzionali;
15) rilievo quotato in scala minima 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica;
16) disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con campitura grigia e le murature che si intendono demolire.
Le piante di progetto devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle demolite e con campitura nera quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste devono essere indicate con opportuno retino. I prospetti delle opere esistenti e quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia;
17) relazione illustrativa;
18) nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. ove richiesto;
19) nulla osta, ove richiesto, della Soprintendenza ai Monumenti o del competente servizio regionale;
20) autorizzazione, ove del caso, alla concessione di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dai centri abitati;
21) la documentazione integrativa eventualmente richiesta dal piano urbanistico in zone o casi specificamente indicati.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 devono essere riuniti in una unica tavola di altezza non superiore a cm 93, e della lunghezza necessaria; tale tavola dovrà essere presentata in copia riprodotta, piegata secondo il formato UNI, delle quali una bollata a norma di legge. Tutte le tavole di cui al precedente comma e la relazione illustrativa devono essere firmate dal progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'albo professionale ed il codice fiscale.
Per le opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie tre copie; per le opere la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie almeno cinque copie.

Art. 8
(Procedura per la presentazione della domanda)


La domanda di concessione, corredata dai documenti di cui al precedente art. 7 deve essere presentata all'Ufficio tecnico Comunale il quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilasciata al nominativo del richiedente apposita ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data del ricevimento.

Art. 9
(Istruttoria preliminare dei progetti)

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 15 giorni dagli Uffici Comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti; la presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'opposizione di una nuova data sulla domanda di concessione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data inizierà il termine di legge per il rilascio della concessione.


COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONE DEL SINDACO SULLA DOMANDA

Art. 10
(Commissione edilizia integrata)


La Commissione Edilizia è composta:
a) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che dal presidente;
b) dall'Assessore ai LL.PP. ovvero da chi ne esplica le funzioni;
c) dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato;
d) da due tecnici, di cui uno almeno ingegnere o architetto designati dal Consiglio Comunale;
e) da tre persone residenti nel Comune, designate dal Consiglio Comunale e particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi locali;
f) dal Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. o da un suo delegato.
Per le funzioni sub-delegate al Comune in materia di beni Ambientali, ai sensi della Legge R.C. n. 65 dell' 1.9.81 la Commissione è integrata da:
g) cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'arte, Discipline agricolo-forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.
Partecipa alle adunanze il tecnico comunale senza diritto al voto, con funzioni di relatore.
I Commissari di cui alle lettere d) ed e) durano in carica tre anni e sono rieleggibili; quelli di cui alla lettera g) vanno rinnovati ogni tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
Qualora uno dei membri effettivi cessasse dall'ufficio durante il triennio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al compimento del triennio medesimo.
Saranno considerati decaduti quei membri che senza giustificato motivo, risultasero assenti per più di tre sedute consecutive.
La decadenza su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvederà alla nomina del sostituto.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune designato dal Sindaco.
Il Sindaco può, quando lo crede opportuno, chiamare a far parte della Commissione, a scopo consultivo e senza diritto al voto, persone particolarmente notoriamente esperte su progetti posti all'esame della Commissione.

Art. 11
(Compiti della Commissione Edilizia)


La Commissione Edilizia è chiamata per dare parere consultivo:
a) sull'interpretazione nonchè su eventuali proposte di modifiche al presente regolamento;
b) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 3;
c) in via preliminare sui progetti di massima di opere di particolare importanza;
d) sui progetti dei Piani Regolatori Generali, sui Piani Particolareggiati di esecuzione, sui progetti dei programmi di fabbricazione e sulle lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
sulle questioni di ambiente onde salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio identificate dal Piano Urbanistico;
f) sull'inserimento del territorio di qualsiasi opera che opssa comunque modificarlo;
g) sulle opere pubbliche del Comune;
h) in particolare su tutte le opere nuove o di trasformazione esterna o di rivestimento e colore di edifici esistenti, siano essi pubblici o privati, semipermanenti o provvisori, qualunque destinazione abbiano;
i) sul rinnovo di concessioni edilizie;
La Commissione Edilizia, integrata dagli esperti di cui al punto g) dell'art. 10 esprime altresì parere:
l) in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma II - lettere b), d), ed f) del D.P.R. n. 616 in data 24 luglio 1977, nonchè quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico di salvaguardare valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.
In ogni caso la Commissione esprime parere sulla legittimazione delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro, sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato nonchè sulla rispondenza dell'intervento alle esigenze e alla cultura della comunità.
Essa può proporre le eventuali modificazioni che ravviserà opportune allo scopo di impedire che si eseguano opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico o difformi allo strumento urbanistico vigente o alle norme del presente Regolamento Edilizio.
La Commissione E., nell'esame dei progetti per i quali viene richiesta concessione, dovrà preliminarmente verificare e dichiarare se ricorrono o meno gli estremi di una lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge Urbanistica vigente, tenendo conto delle caratteristiche e del peso degli insediamenti oggetto della richiesta in esame e di altre richieste presentate precedentemente o contemporaneamente.
In caso negativo nel parere sarà inclusa la dizione "non ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge Urbanistica vigente". 
In caso positivo sarà invece inclusa la dizione "ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della Legge Urbanistica vigente" e sarà espresso quindi parere contrario al rilascio delle singole licenze edilizie.

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 18
(Inizio dei lavori - Capisaldi - Attacchi fognature e acquedotto)


Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.
Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di adempienza il privato potrà mettere in mora l'Amministrazione e, trascorsi altri 60 giorni potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.
Le determinazioni di cui al comma 1° vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.
Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.
In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della concessione deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

Art. 19
(Direttore dei lavori e costruttore)


Il titolare della concessione prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonchè il nominativo e la residenza del costruttore e dell'assistente ai lavori.
Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistente, a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.
Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione.

Art. 20
(Sistemazione del cantiere)


Il cantiere in zona abitata prospiciente e comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni d'illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile contenente la denominazione dell'opera, le generalità del titolare della concessione, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore dell'opera in cemento armato, del costruttore e dell'assistente, nonchè gli estremi della concessione.
In cantiere devono essere conservate la concessione e la copia dei disegni approvati, a disposizione dell'Autorità Comunale e statale, fino al completamento dei lavori.

Art. 21
(Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico)


Nel Caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenerne la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dell'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.


COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

Arch. Elvira Moccia
Arch. Lazzaro Tancredi
Geom. Giuseppe Alberico
Arch. Tommaso D'Angicco
Dr. Giovanni Moriello
Arch. Leucio Iacobelli
Geom. Silvio Assini
Arch. Eliseo Vecchi
Arch. Claudio Saccone
Arch. Carlo Gelormino
Dr. Vincenzo Fuschini
Rappresentante ASL
Rappresentante Vigili del Fuoco

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